Statuto

STATUTO DELLA SOCIETA’ OPERAIA

Titolo 1

Natura nome e scopo della Società

Art. 1 – L’Associazione, costituita senza scopi di lucro, è denominata Società Operaia di Cascina – Associazione Culturale – e nel riaffermare la propria esistenza statuisce quanto segue:

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Cascina (Pisa) via Curtatone n. 60
Art. 3 – Scopo dell’Associazione è provvedere con adeguate iniziative alla elevazione culturale dei Soci nonché alla valorizzazione, anche con l’istituzione e la gestione di Centri Documentali e Museali, del patrimonio artistico, storico, culturale e naturalistico di Cascina e del suo Territorio. Essa potrà prendere o patrocinare anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cascina o con altre amministrazioni pubbliche o Associazioni interessate, ogni iniziativa che ritenga conforme allo scopo sociale.

Titolo II

Dei Soci e del patrimonio sociale

Art. 4 – Il presente Statuto è vincolante per tutti i Soci e le delibere prese in conformità ad esso sono obbligatorie.

Art. 5 – Può essere Socio dell’Associazione qualunque cittadino, italiano o straniero, indipendentemente dal luogo di domicilio. Onde essere ammesso l’aspirante dovrà avere l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Ogni Socio in pari con la quota associativa, se maggiore degli anni 14 è elettore e, se maggiore degli anni 18, anche eleggibile.
Art. 7 – I Soci sono tenuti a : A- al versamento della quota associativa non rimborsabile in nessun caso. B- al pagamento delle quote eventualmente previste per le attività indette dall’Associazione a cui il socio partecipi. C- all’osservanza dello Statuto e delle delibere prese dagli organi dell’Associazione. D- ad un comportamento che non leda né moralmente né materialmente l’Associazione o suoi componenti o Soci.
Art. 8 – Il Socio che sia moroso per tre annualità di quote associative potrà essere radiato dall’Associazione. Art. 8 bis – Decadenza dei Soci La qualifica di Socio si perde: A- per dimissione volontaria; B- mancato versamento di quote associative; C- condotta o comportamento contrari ai principi che regolano la vita associativa o che possono recare danni morali e/o materiali all’Associazione; D- trasgressione alle norme statutarie o alle deliberazioni degli organi sociali. La sospensione o esclusione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – La quota associativa che ciascun Socio è obbligato a versare nelle casse sociali è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è rivalutabile ed è determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: A- quote associative versate dai Soci; B- beni mobili ed immobili già in proprietà dell’Associazione o che divengano proprietà della stessa; C- donazioni, elargizioni e lasciti sia di singole persone che di enti pubblici o privati; D- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale. L’esercizio finanziario chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro i primi sei mesi successivi alla chiusura il Consiglio Direttivo presenta il bilancio all’Assemblea. Il disavanzo di gestione potrà essere coperto: mediante nuovi contributi straordinari; mediante utilizzo di fondi precedentemente costituiti con avanzi di gestione.

TITOLO III

Organi dell’Associazione

Art. 11 – Sono organi dell’Associazione: A- l’Assemblea dei Soci; B- il Consiglio Direttivo; C- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12 – L’Assemblea dei Soci l’Assemblea è il potere costituente della Società. Essa è composta da tutti i Soci in pari con il versamento delle quote associative. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il primo semestre dell’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, per la nomina delle cariche sociali e per la trattazione degli altri affari posti all’Ordine del Giorno. Si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli associati e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Quando la convocazione avviene su richiesta dei Soci il Consiglio deve provvedere entro 20 giorni. Ove non provveda, ciascuno dei Soci richiedenti avrà diritto di proporre istanza per ottenere la convocazione dell’Assemblea al Presidente del Tribunale di Pisa indicando l’Ordine del Giorno su cui si deve deliberare.
Art. 13 – Tutti gli affari da discutersi in Assemblea devono essere iscritti all’Ordine del Giorno. Qualunque delibera presa su argomenti non previamente iscritti è nulla.
Art. 14 – Il Consiglio convoca l’Assemblea con avvisi da inviarsi per lettera al domicilio dei Soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Ove lo ritenga opportuno il Consiglio può procedere alla convocazione mediante manifesti murali o da affiggersi in pubblici esercizi e, comunque con ogni altro idoneo mezzo.
Art. 15 – L’Assemblea è valida con la presenza di almeno un quarto degli associati che hanno diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella fissata sull’avviso di convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare sulla compravendita di beni immobili e sullo scioglimento dell’Associazione sarà necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. In caso che tale numero non venga raggiunto l’Assemblea verrà rinviata di otto giorni ed in sede di rinvio sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 16 – L’Assemblea è aperta e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Il Presidente designerà due o più scrutatori quando si dovrà procedere con votazione a scrutinio segreto. Dell’Assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario. Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale dei presenti. Le elezioni alle cariche sociali si fanno per schede segrete e verranno proclamati eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. Ogni Socio potrà farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà avere più di tre deleghe.
Art. 17 – Competenze dell’Assemblea L’Assemblea: A- delibera sugli indirizzi e sui programmi dell’Associazione; B- approva il bilancio; C- procede al rinnovo, alla scadenza del mandato precedente, delle cariche sociali; D- apporta modifiche al presente Statuto; E- decide sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo E’ l’Organo Esecutivo dell’Associazione ed è investito della gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare dell’applicazione degli indirizzi e programmi dell’Associazione che esso redige, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. E’ composto da nove membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 19 – Rimanendo vacante il posto di consigliere subentrerà nella carica il primo dei non eletti. Quando per mancanza o rinunzia dei non eletti il Consiglio sia ridotto a meno di cinque membri, i rimasti devono senza indugio convocare l’Assemblea per surrogare i mancanti.
Art. 20 – Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, un Vice – Presidente, un  Segretario ed un  Tesoriere. Le riunioni del Consiglio sono ordinariamente convocate una o due volte al mese ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due consiglieri. La convocazione viene fatta per lettera o, in caso di urgenza, per fax o per telefono almeno due giorni prima della riunione. La riunione è valida quando siano presenti almeno cinque consiglieri.
Art. 21 –Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono: A- redigere indirizzi e programmi dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; B- studiare e fissare gli oggetti sui quali l’Assemblea dovrà deliberare; C- dare corso alle deliberazioni dell’Assemblea; D- esaminare e deliberare sui bilanci predisposti a cura del Tesoriere per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; E- gestire l’amministrazione ordinaria del patrimonio dell’Associazione; F- provvedere all’acquisto e/o alienazione dei beni immobili previa delibera dell’assemblea; G- assumere mutui o altre obbligazioni autorizzate dall’Assemblea; H- accettare lasciti o donazioni; I- decidere l’importo della quota di iscrizione.
Art. 22 – Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 23 –  Il Segretario,  direttamente o  da persona da lui incaricata, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive insieme al Presidente tutti i documenti sociali ad eccezione di quelli di competenza del Tesoriere. Il Tesoriere tiene il libro della contabilità e presenta lo stato di cassa ad ogni richiesta del Presidente, fornisce al Consiglio gli elementi contabili atti a predisporre i bilanci preventivo e consuntivo e sottoscrive insieme al Presidente tutti i mandati o assegni di pagamento. E’ obbligato a depositare l’eventuale  eccedenza di cassa, che dovesse residuare dalle entrate utilizzate per la gestione dell’Associazione, nel conto corrente aperto presso l’Istituto di Credito designato dal Consiglio.
Art. 24 – Il componente del Consiglio che senza giustificato motivo non intervenga a quattro riunioni anche non consecutive durante l’anno, verrà ammonito dal Presidente ed invitato ad un maggior impegno. Dopo che due inviti scritti siano risultati vani si riterrà aver rinunciato alla carica e verrà sostituito ai sensi dell’art. 19.
Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti A- E’composto da due membri effettivi ed un supplente eletti dall’Assemblea dei Soci. B- Dura in carica tre anni in coincidenza del Consiglio Direttivo. C- I suoi membri sono nominati dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci che non abbiano rapporti di parentela con i membri del Consiglio Direttivo. D- Controllano, almeno ogni quadrimestre, i conti presentati dal Tesoriere e comunque tutte le volte che ne facciano richiesta il Presidente o almeno un terzo dei Soci dell’Associazione aventi diritto al voto. E- Presentano ogni anno una relazione di bilancio che deve essere approvata dall’Assemblea dei Soci.
Art. 26 – Il bilancio annuale comprende il periodo di esercizio dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Esso verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci previa revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 27 – Libri Sociali Si istituiscono: A- il libro dei verbali delle Assemblee dei Soci; B- Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; C- Il libro dei Soci dell’Associazione; D- Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti; E- Il libro di prima nota di cassa.
Art. 28 – I membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, gli associati che abbiano svolto servizi per conto dell’Associazione, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nella misura preventivamente stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ed ove ne facciano richiesta.
Art. 29 – Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci. Ove intervengano modifiche di legge che comportino variazioni alla partecipazione patrimoniale dei Soci, dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci.
Art. 30 – Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea dei Soci purché siano presenti almeno la metà degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. La scelta del beneficiario sarà deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge